Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, nella seduta del 20/5/2008 ha approvato il codice revisionato in base alle direttive del decreto Bersani.
Leggi il nuovo codice
Leggi le norme di attuazioneSi ricorda che, come stabilito dalla legge 24 giugno 1923 n° 1395, tra le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine è prevista la vigilanza alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine e la repressione di abusi e mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.
Il Regio decreto 23 ottobre 1925 n° 2537 specifica che il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere queste violazioni d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero.
Alla luce di queste disposizioni ci pare opportuno ricordare agli iscritti che il 16-06-1988 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato le NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN INGEGNERE che riportiamo con le correzioni apportate successivamente dal Consiglio della Federazione Interregionale degli Ingegneri del Piemonte e Valle d'Aosta.
1. Principi Generali
2. Sui rapporti con l'Ordine
3. Sui rapporti con i Colleghi
4. Sui rapporti con il Committente
5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio
6. Sulla pubblicità
7. Sulle forme associative dell'attività professionale
8. Disposizioni finali
1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi delloStato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi dellacommittenza e nei riguardi della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altroStato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzatoalla tutela della dignità e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera siasaltuaria che continuativa.
1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolgeprestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico,né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoidoveri professionali.L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguatapreparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità perl'adempimento degli impegni assunti.
1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmentesvolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria,unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo soloquando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e diresponsabilità' dei singoli membri del collegio o del gruppo.Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità asoddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere ilmiglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione. | II - 2. Sui rapporti con l'Ordine |
2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso ildovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suoPresidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assuntenell'esercizio delle relative competenze istituzionali.| III - 3. Sui rapporti con i Colleghi |
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi allamassima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identitàprofessionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confrontidegli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelleche hanno connessioni con la professione di ingegnere.
3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se
hamotivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare ilPresidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potràaccettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revocadell’incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, insituazioni controverse, anche il Consiglio dell’Ordine.
3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propriadignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità adenigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapportoprofessionale.| IV - 4. Sui rapporti con il Committente |
4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato allamassima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicitaautorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscerenell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nelrispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionaliconferitigli.
4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devonoessere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i principidi cui all’art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professioneai sensi dell’art. 2233 c.c..
4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quellidovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed averavuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti diinteresse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suoincarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingeneraresospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.| V - 5. Sui rapporti con la Collettività e il Territorio |
5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo contopreminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.
5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cuiappartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive dellaloro dignità.
5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitareche vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influirenegativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici,storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione dellerisorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.6.1. Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentitosvolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, lecaratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delleprestazioni e dei costi.
6.2. Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza everidicità del messaggio pubblicitario.
6.3. L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principiprecisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisceillecito disciplinare.
| VII - 7. Sulle forme associative dell'attività professionale |
7.1. I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agliutenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.
7.2. Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità diuno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato alcommittente.| VIII - 8. Disposizioni finali |
8.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., normeche potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purchéelaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizioprofessionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtàterritoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
8.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il ConsiglioNazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativiinteressati.