mercoledì 04 giugno 2008

  Le misure di sostegno

Le attività promozionali (art. 11)-Si prevede una coerente definizione di tali azioni nell'ambito della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione, in particolare sarà la Commissione consultiva, dove le parti sociali siedono in numero paritetico con le istituzioni nazionali e territoriali, ad individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione con riferimento al finanziamento di progetti:
• di investimento per le Pmi;
• formativi sempre dedicati alla Pmi;
• nell'ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;
Il finanziamento di tali attività è già previsto mediante l'articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07 (introdotto dall'articolo 2 comma 533 della Legge 244/2007 - Finanziaria 2007) nella misura di 50 milioni di euro, tuttavia sarà mediante decreto del Ministero del lavoro di concerto con Ministeri Economia, Istruzione e Università che si provvederà al riparto delle risorse tra le tre tipologie di attività. In sede di prima applicazione si dovrà prevedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, una Campagna straordinaria di formazione
Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi. A tali progetti concorreranno anche le parti sociali mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea la posizione del Sindacato che non debbano finanziare la formazione obbligatoria.
Il Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (art. 52)-Il fondo, che avrà una gestione autonoma, è allocato presso l'Inail ed opera là dove la contrattazione non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello. Il fondo ha come obiettivi.
- il sostegno e il finanziamento delle attività e della formazione dei Rslt, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
- il finanziamento della formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle Pmi;
- il sostegno alle attività degli Organismi paritetici.
Il fondo è finanziato mediante:
1 le quote versate dalle aziende che si avvalgono delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;
2 le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo per la parte eccedente rispetto a quanto riscosso nel corso del 2007 sulla base della normativa previgente e incrementato del 10%;
3 quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le attività di consulenza (art. 9 comma 3);
4 parte delle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all'articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07.
Il fondo consente il coinvolgimento delle imprese e istituisce la rappresentanza anche nelle imprese che scelgono di non associarsi alle Organizzazioni datoriali.
Un Decreto dei Ministeri del lavoro, salute, economia, adottato previa intesa con le Associazioni datoriali e con le Organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvederà a definire regole e modalità di funzionamento del Fondo.
admin on mercoledì 04 giugno 2008 - 16:02:11

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