mercoled 04 giugno 2008

  Le principali novità del Testo Unico

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).

Le principali novità

PER I DATORI DI LAVORO:
  1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
  2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
    1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
    2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
  3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
  4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
PER I LAVORATORI:
  1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
  2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
  3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
  4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).
admin on mercoled 04 giugno 2008 - 16:00:30

  Rischio Vibrazione Testo Unico

Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 ("TESTO UNICO SICUREZZA"), vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve.

Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ;
    2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2 .

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ;
    2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto.
admin on mercoled 04 giugno 2008 - 15:59:34

marted 03 giugno 2008

  SCARICA DECRETO 9 APRILE 2008, 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo

per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.

164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

nelle costruzioni;

SCARICA DECRETO 9 APRILE 2008, 81
admin on marted 03 giugno 2008 - 18:13:34

  La valutazione dei rischi nel TESTO UNICO

L’asse portante del decreto, e cioè le regole di aggiornamento della valutazione dei rischi, saranno operative a fine luglio (90 giorni dalla pubblicazione).
I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento.
Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.


Nell’attesa:

* Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
* Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)

Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla  a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art 28).
A conclusione della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve redigere un documento finale. Tale documento deve avere data certa e contenere una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
admin on marted 03 giugno 2008 - 18:11:49

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