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mercoled 04 giugno 2008 - 16:00:30
Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 ("TESTO UNICO SICUREZZA"), vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve.
Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione:
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2 .
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto.
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mercoled 04 giugno 2008 - 15:59:34
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
SCARICA DECRETO 9 APRILE 2008, 81
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marted 03 giugno 2008 - 18:13:34
L’asse portante del decreto, e cioè le regole di aggiornamento della valutazione dei rischi, saranno operative a fine luglio (90 giorni dalla pubblicazione).
I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento.
Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.
Nell’attesa:
* Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
* Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art 28).
A conclusione della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve redigere un documento finale. Tale documento deve avere data certa e contenere una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
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marted 03 giugno 2008 - 18:11:49